Ordine delle Professioni Infermieristiche

L’OPI è un Ente di diritto Pubblico Non Economico, istituito e regolamentato da apposite leggi.

Rappresenta l’albo professionale di:
Infermieri
Infermieri pediatrici

L’insieme degli Ordini provinciali costituiscono la FNOPI (Federazione Nazionale Ordine Professioni Infernieristiche). L’Ordine degli Infermieri è l’organismo che tutela e disciplina la professionalità degli iscritti ma anche i cittadini che usufruiscono delle prestazioni per la salvaguardia della salute, la prevenzione, la cura, la riabilitazione. L’Ordine contrasta l’abusivismo professionale, vigila sul rispetto del Codice deontologico, favorisce la crescita culturale degli iscritti, garantisce l’informazione, offre servizi di supporto per un corretto esercizio professionale, esercita il potere tariffario.

Il Consiglio Direttivo

E’ l’organo collegiale eletto dagli iscritti all’albo. La legge affida le seguenti attribuzioni:

  • Compilare e tenere l’albo dell’ Ordine e pubblicarlo all’inizio del nuovo anno
  • Vigilare sulla conservazione del decoro e dell’indipendenza dell’Ordine
  • Designare i rappresentanti del collegio presso commissioni, enti e organizzazioni provinciali o comunali
  • Promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti
  • Dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che interessano l’Ordine
  • Esercitare il potere disciplinare nei confronti degli iscritti che esercitano la libera professione
  • Interporsi, qualora richiesto, nelle controversie tra iscritti o iscritti e persona o enti per ragioni di spese, di oneri o altre questioni inerenti l’esercizio professionale

Commissioni D’albo

Alle Commissioni d’Albo spettano le seguenti attribuzioni:

  • Proporre al Consiglio Direttivo l’iscrizione all’ordine del professionista
  • Adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all’albo e a tutte le altre disposizioni di Ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore
  • Esercitare le funzioni gestionali comprese nell’ambito delle competenze proprie, come individuate dalla legge e dallo statuto
  • Dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Costituito da tre membri, ha come compito principale il controllo del bilancio preventivo, la regolarità degli atti che comportano spese, l’esattezza del bilancio consuntivo e la corrispondenza con le scritture contabili.

IL Presidente è un componente esterno individuato dai componenti del Collegio secondo le modalità indicate dall’art 14 e proposto successivamente al consiglio Direttivo che lo nomina con Delibera con copertura della spesa.